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Nell'atto vescovile ci sono due parole il cui significato non è ancora da tutti compreso: "non consta". Il vocabolario Zingarelli della lingua italiana dice:
(dir.) Non consta, detto di fatto non dimostrato in modo convincente.
Non consta, quindi nell'atto vescovile, significa:
non ci sono ancora prove convincenti, per affermare che la Madonna è apparsa a Ghiaie di Bonate, ma non vuol dire: è certo che la Vergine non è apparsa.
La formula "non consta", presa dal linguaggio giuridico, indica lo stato della questione, e cioè, a tutt'oggi non c'è la dimostrazione che la Madonna è apparsa.
Quando si ha la dimostrazione dei fatti soprannaturali? Il fatto soprannaturale non si dimostra con la ragione e i nostri metodi scientifici, si riconosce per mezzo dei segni dati da Dio, visti alla luce della ragione e della fede.
Aggiungo che non è secondo la prassi giuridica emettere un atto e non un decreto, quando si vuole negare presunte apparizioni, perché l'atto sta ad indicare un giudizio provvisorio, non definitivo, in attesa di nuovi sviluppi.